Art. 18.
(Sanzioni).

      1. Ai sensi dell'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per le sanzioni relative all'inosservanza di quanto previsto nella presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, per quanto compatibili.